Svolta per quanto riguarda la sicurezza stradale. Dopo tanti incidenti provocati dalla guida scellerata, finalmente il disegno legge per la sicurezza sulle strade proposto da Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha ottenuto l’approvazione dal Consiglio dei ministri.
Si tratta di un progetto ambizioso che consta di più azioni: interviene su sanzioni, prevenzione e educazione stradale. Ma anche su ztl, autovelox e segnaletica. Il disegno di legge prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, con l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica, guidare avendo assunto droghe, e la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.
Nel dettaglio, il nuovo codice stradale istituito per la sicurezza stradale, contiene vari punti cruciali:
- Per la guida in stato di ebrezza sono previsti:
- l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;
- modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo la nuova proposta di legge sulla sicurezza stradale infatti, per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione;
- la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare.
- la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo.
- viene aggiornata la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
2. In merito alla sospensione della patente di guida:
- per far sì che avvenga la sospensione della patente, oltre alle casistiche già note, è necessario che essa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti;
- la durata della sospensione della patente è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento.
- la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
3. Ciclisti e monopattini
Inoltre, si introducono poi disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali, al fine di elevare gli standard di sicurezza, con la previsione, tra l’altro, di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici.
Infine in un’ottica di rafforzamento della cultura della guida sicura e della prevenzione, si prevede:
- a seguito della partecipazione a corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, un credito di due punti;
- l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B;
- il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo;
- l’impegno a promuovere campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.