Sono previste delle sanzioni per i professionisti che non dispongono di un indirizzo PEC, ovvero di posta elettronica certificata.
Il decreto legge Semplificazioni, avviato dal governo a luglio è diventato legge nei giorni scorsi; questo comprende una serie di provvedimenti che arrivano fino alla sospensione per gli iscritti agli ordini che non sono in regola.
In realtà l’obbligo di possedere una casella di posta certificata per avvocati, ingegneri e giornalisti esiste da almeno un decennio, tuttavia non erano previste sanzioni.
Alcune categorie professionali come gli avvocati, difficilmente possono fare a meno della posta elettronica certificata; altri professionisti, come medici e giornalisti, riescono a svolgere le loro attività senza questo strumento. Ora, però, con le modifiche introdotte dal recente provvedimento, la situazione cambierà.
La PEC, funzioni e vantaggi dello strumento
La PEC è un sistema che consente l’invio di messaggi e documenti ed è regolato dalla legge. In altre parole la posta elettronica certificata è una versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno; il sistema usufruisce dei vantaggi del digitale, rendendo più rapido ed efficiente l’invio di messaggi e documenti. Per ottenere un indirizzo PEC è necessario sottoscrivere un abbonamento con un fornitore certificato al costo di pochi euro l’anno.
Nonostante gli innumerevoli vantaggi, l’utilizzo della PEC non è decollato. Questo ritardo può essere collegato all’aspetto grafico del servizio. Attualmente gli utenti sono in crescita: Circa 11 milioni a fine giugno 2019 (erano circa 10,5 milioni l’anno prima e poco più di 9 milioni nel 2018) per un totale di più di 3 miliardi di messaggi inviati.
Sono 2,3 gli iscritti agli ordini in Italia interessati dalle nuove direttive sulla PEC. Il provvedimento afferma: “Il professionista che non comunica il proprio indirizzo o domicilio all’albo è soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza”.
Il provvedimento riporta: “In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il collegio commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Gli Ordini poi hanno l’obbligo di pubblicare, in un elenco riservato, consultabile in via telematica solo dalle pubbliche amministrazioni, i dati degli iscritti e il domicilio digitale.
Vedremo se le nuove disposizioni porteranno i professionisti ancora senza Pec a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.