È stata pubblicata la legge che impone le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza nelle scuole.
Pubblicata in gazzetta ufficiale, la legge 24 settembre n.133, contenente la conversione in legge, con opportune modificazioni al decreto legge di agosto 2021, la regolamentazione da seguire per l’esercizio in sicurezza nelle scuole, università, sociali e trasporti.
Una delle novità riguarda il tampone, la validità di quest’ultimo viene estesa a 72 ore:
•All’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, dopo le parole: “dall’esecuzione del test” sono inserite le seguenti: “antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare”
Un’altra novità in vigore riguarda invece la mascherina, in particolare la novità riguarda l’esonero per determinati individui:
•a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale
preposto alle attivita’ scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ulteriore novità riguarda poi il Green pass, in particolare la possibilità di accedere nelle scuole senza possederlo :
•Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata
all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero
dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, la quale attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.
Per quanto riguarda il personale scolastico, le condizioni sono diverse invece, infatti non è prevista una retribuzione per il personale senza Green pass:
•Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.
La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.
Sempre riguardo il Green pass è stato dichiarato inoltre:
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
Sono infine esonerati dall’obbligo di Green pass coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.