La Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.
Il primo articolo recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“.
Il 2 giugno 1946, il popolo italiano fu chiamato a votare attraverso un Referendum. L’obiettivo fu quello di scegliere tra Repubblica e Monarchia.
Gli italiani votarono per la prima, sancirono così la nascita della Repubblica Italiana. Venne eletta anche l’Assemblea Costituente, nell’ambito della quale una commissione composta da settantacinque membri lavorò per redigere la Costituzione.
Essa, entrò in vigore l’1 gennaio 1948. L’elezione della suddetta Assemblea fu voluta dal decreto-legge del 25 giugno 1944 n. 151 e convertito successivamente in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione.
Con il decreto legislativo lungotendenziale del 10 marzo 1946 n. 74, vennero emanate le norme da seguire per l’elezione dei deputati all’Assemblea. Il successivo decreto legislativo luogotenenziale, datato 16 marzo 1946 n. 98, stabilì che la scelta della scelta istituzionale dello Stato sarebbe dovuta avvenire attraverso un referendum popolare, da svolgere contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente.
Lo spoglio dello scrutinio, dopo le votazioni fu rigorosamente segreto e vide 453 voti favorevoli contro 62 voti contrari.
Pochi giorni dopo, precisamente il 27 dicembre venne resa nota la vittoria dal capo di Stato provvisorio del tempo, Enrico De Nicola. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, avvenne lo stesso giorno.
La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi. Cinque articoli sono stati invece abrogati: 115; 124; 128; 129 e 130. Comprende, poi diciotto disposizioni transitorie e finali suddivise in quattro sezioni:
-Principi fondamentali (articoli 1-12).
–Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini (articoli 13-54);
–Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139);
–Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII)
Nella sezione relativa ai principi fondamentali è contenuta anche la parte relativa alla sovranità popolare, esercitata nelle forme e nei limiti descritti dalla Costituzione.
La Repubblica riconosce e garantisce, inoltre, i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Costituzione si ispira ad una concezione antiautoritaria dello Stato mostrando diffidenza verso un potere esecutivo forte e fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare.
Durante l’opera di stesura, venne presa in considerazione la necessità di inserire meccanismi importanti per la tutela e stabilità governativa.
Non mancano, ovviamente riferimenti alle libertà individuali e sociali rafforzate da una tendenza alla solidarietà.